Avviso del Comune di Pantelleria del 13-03-2020 sull’Emergenza Coronavirus

Avviso del Comune di Pantelleria del 13-03-2020 sull’Emergenza Coronavirus

15/03/2020 0 Di Redazione

COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IL SINDACO 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed a titolo precauzionale e cautelare.

 VISTO

  • Il DPCM 11.03.2020, recan­te aggior­na­men­ti sui DPCM pre­ce­den­ti recan­te “Ulte­rio­ri dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del decre­to-leg­ge 23 feb­bra­io 2020, n.6, recan­te misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne del­l’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19, appli­ca­bi­li sul­l’in­te­ro ter­ri­to­rio nazio­na­le”.
  • Il DPCM 09.03.2020, recan­te “Ulte­rio­ri dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del decre­to-leg­ge 23 feb­bra­io 2020, n.6, recan­te misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne del­l’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19, appli­ca­bi­li sul­l’in­te­ro ter­ri­to­rio nazio­na­le”, con il qua­le ven­go­no appli­ca­te all’intero ter­ri­to­rio le dispo­si­zio­ni di cui all’art. 1 del DPCM 08.03.2020.
  • Il DPCM 08.03.2020, recan­te “Ulte­rio­ri dispo­si­zio­ni attua­ti­ve del decre­to-leg­ge 23 feb­bra­io 2020, n.6, recan­te misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne del­l’e­mer­gen­za epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-19, appli­ca­bi­li sul­l’in­te­ro ter­ri­to­rio nazio­na­le”. Nuo­va indi­ca­zio­ne del­le “zone aran­cio­ne” iden­ti­fi­ca­te nel­la Regio­ne Lom­bar­dia e nel­le pro­vin­ce di Mode­na, Par­ma, Pia­cen­za, Reg­gio nell’Emilia, Rimi­ni; Pesa­ro e Urbi­no; Ales­san­dria, Asti, Nova­ra, Ver­ba­no-Cusio-Osso­la, Ver­cel­li; Vene­zia, Pado­va, Tre­vi­so.
  • L’Ordinanza con­tin­gi­bi­le e urgen­te n. 5 del 12.03.2020 a fir­ma del Pre­si­den­te del­la Regio­ne Sici­lia, recan­te Ulte­rio­ri misu­re per la pre­ven­zio­ne e gestio­ne dell’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca da COVID-2019 in mate­ria di igie­ne e sani­tà pubblica”.

È FATTO OBBLIGO

 

  1. Secon­do le dispo­si­zio­ni con­te­nu­te nel DPCM 11.03.2020 che va osser­va­to nel­la sua totalità.

-       Di sospen­de­re le atti­vi­tà com­mer­cia­li al det­ta­glio, fat­ta ecce­zio­ne per le atti­vi­tà di ven­di­ta di gene­ri ali­men­ta­ri e di pri­ma neces­si­tà indi­vi­dua­te nell’allegato 1 del DPCM 11 mar­zo 2020, sia nell’ambito degli eser­ci­zi com­mer­cia­li di vici­na­to, sia nell’ambito del­la media e gran­de distri­bu­zio­ne, anche ricom­pre­si nei cen­tri com­mer­cia­li, pur­ché sia con­sen­ti­to l’accesso alle sole pre­det­te atti­vi­tà. Sono chiu­si, indi­pen­den­te­men­te dal­la tipo­lo­gia di atti­vi­tà svol­ta, i mer­ca­ti, sal­vo le atti­vi­tà diret­te alla ven­di­ta di soli gene­ri ali­men­ta­ri. Resta­no aper­te le edi­co­le, i tabac­cai, le far­ma­cie, le para­far­ma­cie. Deve esse­re in ogni caso garan­ti­ta la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le di un metro.

-       Di sospen­de­re le atti­vi­tà dei ser­vi­zi di risto­ra­zio­ne (fra cui bar, pub, risto­ran­ti, gela­te­rie, pastic­ce­rie), ad esclu­sio­ne del­le men­se e del cate­ring con­ti­nua­ti­vo su base con­trat­tua­le, che garan­ti­sco­no la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le di un metro. Resta con­sen­ti­ta la sola risto­ra­zio­ne con con­se­gna a domi­ci­lio nel rispet­to del­le nor­me ige­ni­co-sani­ta­rie si aper l’attività di con­fe­zio­na­men­to che di trasporto.

-       Di sospen­de­re le atti­vi­tà ine­ren­ti i ser­vi­zi alla per­so­na (fra cui par­ruc­chie­ri, bar­bie­ri, este­ti­sti).  Resta­no garan­ti­ti, nel rispet­to del­le nor­me igie­ni­co-sani­ta­rie, i ser­vi­zi ban­ca­ri, finan­zia­ri, assi­cu­ra­ti­vi non­ché l’attività del set­to­re agri­co­lo, zoo­tec­ni­co di tra­sfor­ma­zio­ne agro-ali­men­ta­re com­pre­se le filie­re che ne for­ni­sco­no beni e ser­vi­zi.

Resta­no comun­que vali­de le dispo­si­zio­ni dei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020 che non con­tra­sta­no con quan­to in pre­ce­den­za indi­ca­to per i qua­li si ripor­ta­no i principali.

-       Di rima­ne­re pres­so la pro­pria abi­ta­zio­ne o dimo­ra per i sog­get­ti sot­to­po­sti alla misu­ra del­la qua­ran­te­na ovve­ro risul­ta­ti posi­ti­vi al virus.

-       Di sospen­de­re le mani­fe­sta­zio­ni, gli even­ti e gli spet­ta­co­li di qual­sia­si natu­ra, ivi inclu­si quel­li cine­ma­to­gra­fi­ci e tea­tra­li, svol­ti in ogni luo­go, sia pub­bli­co sia privato.

-       Di sospen­de­re tut­te le mani­fe­sta­zio­ni orga­niz­za­te, non­ché gli even­ti in luo­go pub­bli­co o pri­va­to, ivi com­pre­si quel­li di carat­te­re cul­tu­ra­le, ludi­co, spor­ti­vo, reli­gio­so e fie­ri­sti­co anche, se svol­ti in luo­ghi chiu­si ma aper­ti al pub­bli­co, qua­li, a tito­lo di esem­pio, cine­ma, pub, scuo­le di bal­lo, sale gio­chi, sale scom­mes­se e sale bin­go, disco­te­che e loca­li assimilati.

-       Per l’apertura dei luo­ghi di cul­to, di adot­ta­re misu­re orga­niz­za­ti­ve tali da evi­ta­re assem­bra­men­ti di per­so­ne, tenen­do con­to del­le dimen­sio­ni e del­le carat­te­ri­sti­che dei luo­ghi, e tali da garan­ti­re ai fre­quen­ta­to­ri la pos­si­bi­li­tà di rispet­ta­re la distan­za tra loro di alme­no 1 metro. Sono sospe­se le ceri­mo­nie civi­li e reli­gio­se ivi com­pre­se quel­le funebri.

-       Di ces­sa­re ogni atti­vi­tà di pale­stre, pisci­ne, cen­tri benes­se­re, cen­tri cul­tu­ra­li, cen­tri socia­li, cen­tri ricreativi.

  1. Secon­do le dispo­si­zio­ni con­te­nu­te nell’Ordinanza n. 5 del 12.03.2020 a fir­ma del Pre­si­den­te del­la Regio­ne Sici­lia, che va osser­va­ta nel­la sua totalità.

-       AI SOGGETTI RESIDENTI O DOMICILIATI NELL’INTERO TERRITORIO REGIONALE CHE VI FACCIANO RIENTRO DA ALTRE REGIONI O DALL’ESTERO, DI COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AL COMUNE, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA COMPETENTE PER TERRITORIO, NONCHÉ AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA CON OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL’ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI, DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA. NEL CASO IN CUI L’APPARTAMENTO NON GODA DI STANZA ISOLATA CON BAGNO ANNESSO AD ESCLUSIVO UTILIZZO, I FAMILIARI CONVIVENTI DOVRANNO SOTTOSTARE, CON LE MEDESIME MODALITÀ, ALL’OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO.

-       AI SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO REGIONALE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, PURCHÉ RIENTRANTI TRA QUELLE ESPRESSAMENTE CONSENTITE DAL DPCM DEL 11 MARZO 2020, DI ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE.

-       Di inter­di­re l’accesso al pub­bli­co alle aree cimi­te­ria­li restan­do lo stes­so con­sen­ti­to al per­so­na­le addet­to e alle impre­se eser­cen­ti ser­vi­zi funebri;

-       Al fine di evi­ta­re il sovraf­fol­la­men­to nel­le ban­che e negli uffi­ci posta­li, di pri­vi­le­gia­re l’attività degli spor­tel­li auto­ma­ti­ci e a tal fine si deve assi­cu­ra­re la dispo­ni­bi­li­tà dei pre­lie­vi alla luce del­le soprav­ve­nu­te esi­gen­ze prov­ve­den­do alla quo­ti­dia­na sanificazione;

-       per tut­te le atti­vi­tà non sospe­se, di pro­muo­ve­re al mas­si­mo l’utilizzo del­le moda­li­tà di lavo­ro agi­le.

-       Per con­tra­sta­re feno­me­ni di pos­si­bi­le allar­me socia­le, ai respon­sa­bi­li dei rela­ti­vi eser­ci­zi com­mer­cia­li di vigi­la­re su epi­so­di di acqui­sto di ingiu­sti­fi­ca­te quan­ti­tà di pro­dot­ti ali­men­ta­ri, sani­ta­ri e farmaceutici.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A. E B. ED ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DPCM DEL 08.03.2020 E NELLE ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 3 e 4 DEL 08.03.2020 A FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, COMPORTERÀ LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL’ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIÙ GRAVE (art. 452 – Codi­ce Penale).

È FORTEMENTE RACCOMANDATO

-       a tut­te le per­so­ne anzia­ne o affet­te da pato­lo­gie cro­ni­che o con mul­ti mor­bi­li­tà ovve­ro con sta­ti di immu­no­de­pres­sio­ne con­ge­ni­ta o acqui­si­ta, di evi­ta­re di usci­re dal­la pro­pria abi­ta­zio­ne o dimo­ra fuo­ri dai casi di stret­ta neces­si­tà e di evi­ta­re comun­que luo­ghi affol­la­ti nei qua­li non sia pos­si­bi­le man­te­ne­re la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le di alme­no un metro.

-       Ai sog­get­ti con sin­to­ma­to­lo­gia da infe­zio­ne respi­ra­to­ria e feb­bre (mag­gio­re di 37,5°), di rima­ne­re pres­so il pro­prio domi­ci­lio e di limi­ta­re al mas­si­mo i con­tat­ti socia­li, con­tat­tan­do il pro­prio medi­co curan­te. Evi­ta­re di recar­si in ospe­da­le sen­za aver con­sul­ta­to il pro­prio medico.

È DOVERE CIVICO

Per chiun­que, anche in assen­za di sin­to­mi, giun­to sull’isola di Pan­tel­le­ria, che abbia sog­gior­na­to, negli ulti­mi quat­tor­di­ci gior­ni, nel­la Regio­ne Sici­lia, di avvi­sa­re il pro­prio medi­co curan­te o il pedia­tra di libe­ra scel­ta, se pre­sen­te a Pan­tel­le­ria, oppu­re, in assen­za, l’ufficiale sani­ta­rio loca­le (tel. 347.855.0175).

SI INFORMA

Ø  Che sono atti­vi i seguen­ti nume­ri di pub­bli­ca utilità:

112 – Nume­ro Uni­co dell’Emergenza

1500 – Nume­ro Nazio­na­le Mini­ste­ro del­la Salute

800.458.787 – Nume­ro verde

Ø  Che gli spo­sta­men­ti all’interno dell’isola e per recar­si sul­la ter­ra fer­ma devo­no esse­re deter­mi­na­te da:

o   Com­pro­va­te esi­gen­ze lavorative

o   Situa­zio­ni di necessità

o   Moti­vi di salute

o   Rien­tro pres­so il pro­prio domi­ci­lio, abi­ta­zio­ne e residenza.

Il modu­lo di auto­di­chia­ra­zio­ne, che deve sem­pre accom­pa­gna­re gli spo­sta­men­ti dal pro­prio domi­ci­lio, è sca­ri­ca­bi­le al seguen­te link:

http://www.comunepantelleria.it/autodichiarazione-covid-19-del-10-marzo-2020/

 

Si ripor­ta­no le Misu­re igie­ni­co-sani­ta­rie, con­te­nu­te nel DPCM 08 Mar­zo 2020, Alle­ga­to 1:

  1. a) lavar­si spes­so le mani.  Si rac­co­man­da di met­te­re   a dispo­si­zio­ne in tut­ti i loca­li     pub­bli­ci, pale­stre, super­mer­ca­ti, far­ma­cie e altri luo­ghi di aggre­ga­zio­ne, solu­zio­ni idroal­co­li­che per il lavag­gio del­le mani;
  2. b) evi­ta­re il con­tat­to rav­vi­ci­na­to con per­so­ne che sof­fro­no di infe­zio­ni respi­ra­to­rie acute;
  3. c) evi­ta­re abbrac­ci e stret­te di mano;
  4. d) man­te­ni­men­to, nei con­tat­ti socia­li, di   una   distan­za inter­per­so­na­le di alme­no un metro;
  5. e) igie­ne respi­ra­to­ria (star­nu­ti­re e/o tos­si­re in un faz­zo­let­to evi­tan­do il con­tat­to del­le mani con le secre­zio­ni respiratorie);
  6. f) evi­ta­re l’uso pro­mi­scuo di bot­ti­glie e bic­chie­ri, in par­ti­co­la­re duran­te l’at­ti­vi­tà sportiva;
  7. g) non toc­car­si occhi, naso e boc­ca con le mani;
  8. h) coprir­si boc­ca e naso se si star­nu­ti­sce o tossisce;
  9. i) non pren­de­re far­ma­ci anti­vi­ra­li e anti­bio­ti­ci, a meno che sia­no pre­scrit­ti dal medico;
  10. j) puli­re le super­fi­ci con disin­fet­tan­ti a base di clo­ro o alcol;
  11. k) usa­re la masche­ri­na solo se si sospet­ta di esse­re mala­ti o se si pre­sta assi­sten­za a per­so­ne malate.

 

 

                                                                                        Il Sin­da­co

                                                                                Dott. Vin­cen­zo Campo

 

Pan­tel­le­ria, 13 mar­zo 2020

 


Foto di Tom­ma­so Brignone