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Pantelleria, TAR: respinto il ricorso del distributore di benzina
08/07/2026Pantelleria, il TAR respinge il ricorso del distributore di benzina: via libera ai lavori del Waterfront
La decisione dei giudici amministrativi sblocca il cantiere dell’opera pubblica. Motivo: l’ulteriore stop avrebbe comportato il rischio di perdere i finanziamenti
di Francesca Marrucci
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Società Dal Zotto S.a.s., confermando la legittimità dei provvedimenti di sgombero e immissione in possesso emessi dal Comune di Pantelleria. Con l’ordinanza numero 00416/2026, pubblicata l’8 luglio 2026, la Prima Sezione del TAR Palermo ha messo un punto fermo sulla controversia che rischiava di bloccare la realizzazione del Waterfront cittadino.
Secondo i giudici, il pericolo latente della perdita dei finanziamenti pubblici legati al cantiere costituisce un motivo preminente di interesse pubblico rispetto alle pretese dell’attività privata.
La vicenda giudiziaria e le tappe dello scontro
Il contenzioso legale nasce dal ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto dalla Società Dal Zotto S.a.s. di Dal Zotto Armando e C., l’impresa che storicamente gestiva uno dei due impianti di distribuzione di carburante sull’isola di Pantelleria. La società, difesa dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, aveva impugnato l’ordinanza di sgombero immediato dell’area (la nota prot. n. 21929 del 13 settembre 2025) emanata dal Comune di Pantelleria, oltre al verbale di consegna delle aree demaniali marittime redatto dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente di Trapani il 9 gennaio 2025.
Successivamente, l’azienda aveva esteso l’impugnazione anche alla comunicazione della scadenza della concessione demaniale marittima (fissata al 31 maggio 2026) e ai conseguenti atti di immissione in possesso del Comune datati giugno 2026.
A opporsi alle richieste della società si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Pantelleria, rappresentato dagli avvocati Saverio Lo Monaco e Salvatore Rizzo, sia la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento Ambiente di Trapani), difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Il motivo del contendere aveva anche visto un’accesa querelle tra il proprietario e il Comune nelle scorse settimane. Infatti, alcuni cittadini avevano preso le difese del gestore sui social, dichiarandosi contrari allo smantellamento della pompa di benzina.
A questi e alla proprietà aveva risposto il Dirigente comunale, Ing. Salvatore Gambino con un comunicato piuttosto duro che ripercorreva le tappe della vicenda, rispondendo all’Avvocato Ribaudo che su un giornale isolano aveva dato la sua versione dei fatti (qui potete leggere il comunicato di Gambino – non abbiamo il precedente comunicato dell’Avvocato Ribaudo in quanto quest’ultimo lo ha purtroppo inviato ad una sola testata).
Gambino sottolineava anche come fosse strano che alcuni cittadini anteponessero l’interesse privato a quello pubblico e queste motivazioni sono state in parte espresse anche dal TAR.
Le motivazioni del TAR: prevale l’interesse pubblico
Il collegio giudicante – composto dal Presidente Salvatore Veneziano, dal Consigliere Estensore Francesco Mulieri e dal Primo Referendario Fabrizio Giallombardo – ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare, basandosi su tre elementi cardine:
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Scadenza della concessione: La concessione demaniale numero 452/2012 in favore della società privata risulta formalmente scaduta il 31 maggio 2026, senza che sia mai intervenuto alcun atto espresso di rinnovo o di proroga da parte delle autorità competenti.
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Mancata impugnazione della delibera principale: Il verbale di consegna delle aree del gennaio 2025 è stato giudicato un atto puramente conseguenziale e attuativo di provvedimenti a monte (la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29 aprile 2023 e il decreto dirigenziale regionale D.D.G. N. 239/DRU), i quali approvavano il progetto delle opere pubbliche e non erano stati impugnati dalla ditta.
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Uso pubblico temporaneo: Il progetto avviato dal Comune rientra pienamente nelle fattispecie di “usi pubblici” temporanei previsti dal Codice della Navigazione (art. 34) e dal relativo Regolamento (art. 36), che legittimano la destinazione delle zone demaniali marittime a finalità collettive.
Nelle motivazioni si legge chiaramente come, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera sia giudicato “preminente”.
Un ulteriore rallentamento del cantiere avrebbe infatti esposto la comunità locale al rischio concreto di perdere i finanziamenti stanziati e all’obbligo di restituire le somme già erogate. Alla luce di ciò, l’istanza cautelare è stata respinta, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Sbloccato il cantiere del Waterfront
Con questa pronuncia, la complessa querelle giudiziaria può considerarsi virtualmente conclusa per la sua fase più critica. Il Comune di Pantelleria ha ora la piena facoltà di procedere alla dismissione definitiva dell’impianto di distribuzione di carburante e di proseguire i lavori di riqualificazione del Waterfront senza subire ulteriori battute d’arresto.
Il ripristino e la valorizzazione della linea costiera dell’isola, considerati cruciali per lo sviluppo turistico e socio-economico del territorio, potranno, secondo la sentenza, avanzare rispettando i cronoprogrammi previsti, scongiurando il danno economico derivante dalla perdita delle risorse finanziarie.
Resta, da parte di tanti cittadini, il ricordo di una postazione storica per il rifornimento isolano, e di un centro urbano che con il tempo cambia e resterà per sempre immutato solo nelle foto d’epoca.
LEGGI LA SENTENZA DEL TAR:
Note e Fonti di Verifica
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Provvedimento principale: Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) N. 00416/2026 REG.PROV.CAU., sul ricorso N. 02036/2025 REG.RIC.
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Data di pubblicazione: 8 luglio 2026.
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Riferimenti normativi citati: Art. 55 cod. proc. amm.; Art. 34 Codice della Navigazione; Art. 25 e Art. 36 Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.

Ho iniziato a 16 anni a scrivere sui giornali locali, per poi crearne uno, Punto a Capo, passando poi ai quotidiani e infine all’online.
Oggi, oltre a dirigere Punto a Capo Online e Punto a Capo Sport, collaboro con altri quotidiani online e dirigo l’Ufficio Stampa di Punto a Capo.
Inoltre, sono traduttrice, insegnante e Presidente della Onlus che pubblica il giornale. Faccio tante cose, probabilmente troppe, adoro scrivere, leggere e viaggiare e ho bisogno sempre di nuovi stimoli, di iniziare nuove avventure e creare nuovi progetti.

