All’alba di questa mattina, a seguito di una richiesta giunta alla sala operativa della GuardiaCostiera…
Sicurezza balneare Pantelleria: da Guardia Costiera nuova ordinanza estate 2026
23/06/2026Sicurezza balneare a Pantelleria: la Guardia Costiera vara la nuova ordinanza per l’estate 2026
Il capo del Circondario Marittimo, Tenente di Vascello, ha firmato il provvedimento che disciplina le attività costiere e il soccorso in mare sull’isola. Novità per stabilimenti, piscine e spiagge libere con standard europei e sanzioni per i trasgressori
Con l’apertura ufficiale della stagione turistica, l’Ufficio Circondariale Marittimo della Guardia Costiera di Pantelleria ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare per l’anno 2026. Il documento, firmato digitalmente dal Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo, Tenente di Vascello (CP), introduce e rinfresca un complesso di norme finalizzate alla salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione lungo l’intero litorale dell’isola trapanese. Il testo nasce dalla necessità di regolamentare non solo i bagnanti e le strutture ricettive, ma anche le attività collaterali come la navigazione da diporto, la pesca ricreativa e lo sci nautico, contestualizzandole all’interno della cornice normativa nazionale e delle direttive della Regione Siciliana.
La principale novità del provvedimento riguarda la capillarità del servizio di salvamento, inteso come vera e propria articolazione specialistica del soccorso marittimo integrata nei piani nazionali di ricerca e salvataggio. L’ordinanza stabilisce che l’erogazione dei servizi di spiaggia, come il noleggio di ombrelloni e lettini, è subordinata all’attivazione continua della sorveglianza. I gestori delle strutture balneari e degli stabilimenti elioterapici hanno l’obbligo di garantire almeno un assistente bagnanti munito di regolare brevetto ogni 80 metri di fronte mare. La normativa include anche le strutture su proprietà privata e impone la presenza di un bagnino dedicato per ogni piscina installata negli stabilimenti. Per ottimizzare le risorse, le imprese balneari limitrofe possono associarsi per gestire il servizio in modo consorziato, presentando un piano dettagliato con planimetrie e turnazioni all’autorità marittima.
Il ruolo dei Comuni costieri diventa centrale nella gestione delle spiagge libere. Le amministrazioni civiche devono assicurare il servizio di salvamento per un periodo compreso tra i 60 e i 120 giorni, calcolando la presenza di almeno due assistenti per i primi 150 metri di spiaggia e un addetto supplementare ogni ulteriori 75 metri. Nei periodi o nelle aree in cui il servizio non può essere garantito, i Comuni e i privati hanno l’obbligo tassativo di informare gli utenti tramite una cartellonistica standardizzata e plurilingue. I cartelli, redatti in italiano, inglese, francese e tedesco, devono recare l’avviso che la balneazione non è sicura per mancanza di sorveglianza.
Un’attenzione particolare è stata dedicata alla comunicazione visiva dello stato del mare, uniformata secondo la simbologia standard ISO e il progetto europeo per l’accessibilità e la sicurezza costiera. Le postazioni di salvataggio utilizzeranno un codice a tre bandiere: verde per indicare un servizio attivo e meteo favorevole, gialla in caso di condizioni potenzialmente rischiose e rossa per segnalare una balneazione pericolosa o sconsigliata, oltre che per indicare l’assenza del bagnino al di fuori degli orari di servizio. L’ordinanza ricorda che la Sala Operativa della Guardia Costiera di Pantelleria rimane attiva ventiquattro ore su ventiquattro per raccogliere le segnalazioni di emergenza tramite il numero blu gratuito 1530, il Numero Unico di Emergenza 112 o il canale radio 16 VHF. La violazione delle disposizioni contenute nel testo comporterà sanzioni amministrative e penali secondo quanto stabilito dal Codice della Navigazione.
L’ordinanza 14/2026, che trovate qui di seguito anche scaricabile, contiene quindi le norme su:
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Ambito di applicazione e finalità: L’ordinanza disciplina la sicurezza marittima, la balneazione, la navigazione da diporto, lo sci nautico e la pesca lungo il litorale dell’isola di Pantelleria. Si applica a chiunque gestisca stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, specchi acquei antistanti e strutture elioterapiche.
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Obbligo del servizio di salvamento: Qualsiasi struttura che offra “servizi spiaggia” (noleggio ombrelloni, lettini, ecc.) o attività elioterapiche deve garantire un servizio di salvataggio continuo per tutto il periodo di apertura. In assenza del servizio, è obbligatorio esporre la bandiera rossa e cartelli monitori plurilingue con la dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.
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Proporzioni e brevetti del personale di salvataggio:
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I titolari di strutture balneari e elioterapiche devono garantire almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 80 metri di fronte mare, e la presenza di almeno due addetti brevettati tra il personale.
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Nelle spiagge libere gestite dai Comuni, il servizio (della durata minima di 60 giorni e massima di 120) prevede almeno due assistenti per i primi 150 metri di fronte mare e un assistente aggiuntivo ogni ulteriori 75 metri.
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Gli assistenti devono obbligatoriamente indossare una maglietta rossa con la scritta bianca “SALVATAGGIO” e avere con sé il brevetto di salvamento, il certificato medico e l’abilitazione all’uso del defibrillatore (BLSD).
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Dotazioni obbligatorie delle postazioni di salvataggio: Ogni postazione deve disporre di una torretta di avvistamento alta almeno 2 metri, un pattino di salvataggio rosso con la scritta “SALVATAGGIO” (dotato di 2 salvagenti anulari con 25 metri di sagola galleggiante e un mezzo marinaio), un rullo con 300 metri di cavo galleggiante, altri due salvagenti anulari di rispetto, un binocolo e un megafono. È consentito l’uso integrativo (non sostitutivo) di moto d’acqua omologate per 3 posti e dotate di barella.
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Zone di mare riservate ai bagnanti: La balneazione è prioritariamente riservata nella fascia fino a 50 metri dalla costa. Il limite deve essere segnalato con gavitelli rossi posizionati a 50 metri l’uno dall’altro. Le “acque sicure” (fino a 1,60 metri di profondità) per i non esperti al nuoto devono essere delimitate da gavitelli bianchi distanziati al massimo di 5 metri.
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Divieti assoluti nelle zone di balneazione: Dalle ore 08:00 al tramonto è vietato il transito di qualsiasi unità navale a motore (inclusi Kitesurf e Windsurf), l’ormeggio e l’ancoraggio, nonché l’atterraggio di Surf e Kitesurf sui tratti in concessione. Sono derogati i mezzi di soccorso e quelli dell’ARPA adibiti al campionamento delle acque.
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Limiti di velocità e navigazione sotto costa: Nella fascia compresa tra i 100 e i 500 metri dalla costa, tutte le unità navali devono navigare esclusivamente con scafo in dislocamento e a una velocità non superiore a 10 nodi (ridotta a un range di 6–8 nodi in base alle condizioni).
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Zone di divieto assoluto di balneazione: La balneazione è sempre vietata all’interno dei porti di Pantelleria e Scauri, nel raggio di 300 metri dall’imboccatura del porto di Pantelleria e 100 metri da quello di Scauri, a meno di 200 metri da navi alla fonda o zone di lavori, nei corridoi di lancio e a ridosso di condotte o impianti di pesca.
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Regolamentazione dei corridoi di lancio: Le unità a motore devono raggiungere la riva solo attraverso appositi corridoi di lancio (larghi 20 metri e lunghi quanto la zona di balneazione), delimitati da gavitelli arancioni e bandierine bianche all’estremità. La velocità interna non deve superare i 3 nodi ed è vietato l’ormeggio al loro interno.
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Prescrizioni per attività subacquee: Chiunque compia immersioni subacquee deve segnalarsi con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a non meno di 300 metri. Il sub deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o del mezzo di appoggio. Le unità in transito devono mantenersi ad almeno 100 metri dai segnali. Le immersioni con autorespiratore richiedono un numero minimo di due persone.
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Prescrizioni sanitarie e defibrillatore: Ogni stabilimento deve possedere un locale di primo soccorso dedicato con lettino ambulatoriale, bombole di ossigeno, pallone AMBU, cannule oro-faringee e cassetta di pronto soccorso. Tutti gli stabilimenti balneari ed elioterapici devono obbligatoriamente dotarsi di un defibrillatore semiautomatico (DAE) adeguatamente segnalato.
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Disposizioni per mezzi speciali ed e‑bike acquatiche:
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Acquascooter / Moto d’acqua: Utilizzabili solo in ore diurne con meteo favorevole (mare forza 2, vento entro 10 nodi), a distanza massima di 1 miglio dalla costa; è sempre richiesta la patente nautica e l’uso del giubbotto di salvataggio. Vietato il trasporto di minori di 14 anni.
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JetLev, Flyboard e Seabob: Utilizzo vietato nella fascia di balneazione. Il Flyboard richiede un’età minima di 18 anni e un’altezza massima di volo di 10 metri. Il Seabob è consentito dai 14 anni con velocità limitata a 7 nodi e profondità massima di 2,5 metri.
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Kitesurf: Praticabile dai 14 anni solo in ore diurne, con canali di lancio specifici (larghi 30 metri a riva e 80 metri al largo) e transito obbligatorio con la tecnica del body drag nei primi 100 metri.
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S.U.P. (Stand Up Paddle): Navigazione diurna consentita fino a 1000 metri dalla costa. All’interno della zona di balneazione sono ammessi solo SUP in materiale plastico morbido e con punta arrotondata, mantenendo almeno 5 metri di distanza dai bagnanti.
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E‑bike acquatiche: Consentite ai maggiori di 16 anni, solo di giorno e fino a 1000 metri dalla costa, previa sottoscrizione di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
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Divieti generali sul demanio marittimo: È vietato circolare o sostare sulle spiagge con veicoli a motore (salvo mezzi di pulizia e soccorso), occupare la fascia di 5 metri dalla battigia con attrezzature o ingombri, tuffarsi da scogliere e pontili, e utilizzare artifizi pirotecnici o lanterne cinesi senza autorizzazione.
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Sanzioni: L’inosservanza delle norme comporta sanzioni amministrative e penali punite ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché del Codice della Nautica da Diporto e delle normative sulla pesca.
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